Art. 6
In vigore dal 18 dic 2009
1. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli di importazione, i quantitativi complessivi oggetto dei titoli di importazione che hanno rilasciato nel corso del mese precedente;
b)
entro l’ultimo giorno del mese, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione «nulla»,
i)
i quantitativi complessivi effettivamente immessi in libera pratica, di cui siano a conoscenza e che non abbiano comunicato prima; e
ii)
i quantitativi complessivi oggetto di titoli di importazione non utilizzati o parzialmente utilizzati, di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1301/2006, di cui siano a conoscenza e che non abbiano comunicato prima.
2. I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono espressi in peso del prodotto e ripartiti per codice NC a otto cifre, paese di origine e anno contingentale.
Storico versioni
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