Art. 5

In vigore dal 18 dic 2009
1.   I titoli di importazione sono rilasciati tra il giorno 25 e l’ultimo giorno del mese di presentazione delle domande. 2.   In deroga all’, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1342/2003 e fatto salvo l’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti dai titoli possono essere trasferiti a operatori che soddisfano le condizioni di ammissibilità previste dall’ del regolamento (CE) n. 1301/2006.
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