Art. 8

In vigore dal 18 dic 2009
I titoli sono validi a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, sino al 31 dicembre dell’anno del rilascio.
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Art. 8 Regolamento (UE) 2009/1274 — Testo vigente | Portale Normativo