Art. 2

In vigore dal 18 dic 2009
1.   Le domande di titolo sono presentate nei primi sette giorni di ciascuno dei sottoperiodi di cui all’allegato I. 2.   Fatto salvo il disposto dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il quantitativo richiesto per ogni sottoperiodo e per ciascun numero d’ordine del contingente non può superare 5 000 t. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 14 del mese di presentazione delle domande, i quantitativi complessivi oggetto di domande di titolo, come previsto dall’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, precisando il codice NC a otto cifre, il paese di origine e i quantitativi, espressi in peso del prodotto, su cui vertono le domande.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1274:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo