Art. 11
Durata, riesami e restituzioni
In vigore dal 30 nov 2009
Durata, riesami e restituzioni
1. Le misure antidumping restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro il dumping arrecante pregiudizio.
2. Le misure di antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell'ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è avviato per iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori comunitari o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell'esito del riesame.
Il riesame in previsione della scadenza viene avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio, in assenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, tra l'altro, il persistere del dumping o del pregiudizio oppure il fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, vengano attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio.
Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo gli esportatori, gli importatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari hanno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito. Ai fini delle relative conclusioni si tiene debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente documentati, che sono stati presentati in merito al rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in assenza di misure.
Un avviso di imminente scadenza delle misure è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a una data appropriata nel corso dell'ultimo anno del periodo di applicazione delle misure definito nel presente paragrafo. I produttori comunitari, non oltre tre mesi prima della fine del periodo di cinque anni, possono presentare una domanda di riesame a norma del secondo comma. Viene inoltre pubblicato anche l'avviso relativo all'effettiva scadenza delle misure a norma del presente paragrafo.
3. Può essere svolto un riesame relativo alla necessità di lasciare in vigore le misure, per iniziativa della Commissione oppure a richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall'istituzione delle misure definitive, su domanda di qualsiasi esportatore o importatore oppure di produttori comunitari, la quale contenga sufficienti elementi di prova dell'esigenza di tale riesame intermedio.
Un riesame intermedio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare il dumping oppure che, in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe oppure che le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio, o hanno cessato di esserlo.
Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo, la Commissione può, tra l'altro, esaminare se le circostanze relative al dumping o al pregiudizio siano mutate in misura significativa oppure se le misure vigenti hanno raggiunto lo scopo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell'. A tale fine, nella conclusione definitiva, si tiene conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente fondati e documentati.
4. Viene inoltre svolto un riesame per accertare i singoli margini di dumping nei confronti dei nuovi esportatori nel paese d'esportazione in oggetto, i quali, non hanno effettuato esportazioni nel periodo dell'inchiesta in base al quale le misure sono state istituite.
Il riesame è avviato se un nuovo esportatore o produttore può dimostrare di non essere collegato agli esportatori o ai produttori del paese esportatore nei confronti dei quali sono state istituite misure antidumping per il prodotto in oggetto e di aver effettivamente eseguito esportazioni nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta oppure di aver assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nella Comunità.
Il riesame relativo ai nuovi esportatori viene avviato e svolto rapidamente, sentito il comitato consultivo, e dopo aver dato ai produttori comunitari la possibilità di comunicare osservazioni. Il regolamento della Commissione che inizia il riesame sopprime, nei confronti dei nuovi esportatori interessati, il dazio in vigore modificando il regolamento che istituisce il dazio, e stabilisce che le importazioni siano soggette a registrazione a norma dell', paragrafo 5 affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di dumping nei confronti di tali esportatori, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo al decorrere dalla data di inizio del riesame.
Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai dazi istituiti a norma dell', paragrafo 6.
5. Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. I riesami effettuati a norma dei paragrafi 2 e 3 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro dodici mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma dei paragrafi 2 e 3 sono conclusi in tutti i casi entro quindici mesi dalla loro apertura. I riesami effettuati a norma del paragrafo 4 si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla data di inizio. Se un riesame a norma del paragrafo 2 è avviato mentre è in corso un riesame a norma del paragrafo 3 nell'ambito dello stesso procedimento, il riesame a norma del paragrafo 3 si conclude alla scadenza prevista per il riesame a norma del paragrafo 2.
La Commissione presenta una proposta d'azione al Consiglio al più tardi un mese prima dello scadere dei termini di cui al primo comma.
Se l'inchiesta non è completata entro i termini di cui al primo comma, le misure possono:
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giungere a scadenza nel quadro delle inchieste a norma del paragrafo 2,
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giungere a scadenza in caso di inchieste condotte a norma dei paragrafi 2 e 3 parallelamente, nel caso in cui l'inchiesta a norma del paragrafo 2 era stata avviata mentre era in corso un riesame a norma del paragrafo 3 nell'ambito dello stesso procedimento, o nel caso in cui tali riesami erano stati avviati allo stesso tempo, oppure
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essere lasciate in vigore nel quadro delle inchieste a norma dei paragrafi 3 e 4.
Un avviso annunciante la scadenza effettiva o il mantenimento in vigore delle misure a norma del presente paragrafo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
6. La Commissione avvia i riesami a norma del presente articolo dopo aver sentito il comitato consultivo. Secondo l'esito del riesame, le misure sono abrogate o vengono lasciate in vigore a norma del paragrafo 2 oppure abrogate, lasciate in vigore o modificate a norma dei paragrafi 3 e 4 dall'istituzione comunitaria che le ha adottate. Qualora le misure siano soppresse nei confronti dei singoli esportatori, ma non nel paese nel suo complesso, tali esportatori rimangono soggetti al procedimento e di conseguenza possono essere automaticamente soggetti ad una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti del paese in oggetto a norma del presente articolo.
7. Se un riesame a norma del paragrafo 3 e in corso al termine del periodo di applicazione delle misure previsto al paragrafo 2, esso verte anche sulle circostanze di cui al paragrafo 2.
8. Nonostante il paragrafo 2, un importatore può chiedere la restituzione di dazi pagati se dimostra che il margine di dumping in base al quale sono stati pagati i dazi è stato eliminato o ridotto ad un livello inferiore al dazio in vigore.
Per chiedere la restituzione dei dazi antidumping, l'importatore presenta una domanda alla Commissione. Essa è trasmessa tramite lo Stato membro sul territorio del quale i prodotti sono stati immessi in libera pratica ed entro sei mesi dalla data sui cui le autorità competenti hanno debitamente accertato l'importo dei dazi definitivi da riscuotere oppure dalla data della decisione di riscossione definitivo degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Lo Stato membro trasmette al più presto la domanda alla Commissione.
Una domanda di restituzione si considera sostenuta da sufficienti elementi di prova se contiene informazioni precise sull'importo della restituzione dei dazi antidumping richiesta e tutti i documenti doganali relativi al calcolo e al pagamento di detto importo. Essa deve inoltre contenere elementi di prova, per un periodo rappresentativo, relativi ai valori normali e ai prezzi all'esportazione nella Comunità per l'esportatore o il produttore al quale si applica il dazio. Qualora l'importatore non sia collegato all'esportatore o al produttore interessato e tali informazioni non siano immediatamente disponibili oppure l'esportatore o il produttore non sia disposto a comunicarle all'importatore, la domanda deve contenere una dichiarazione del produttore o dell'esportatore attestante che il margine di dumping è stato ridotto o eliminato, secondo quanto è specificato nel presente articolo e che gli elementi di prova pertinenti saranno comunicati alla Commissione. Se l'esportatore o il produttore non comunicano tali informazioni entro un congruo termine, la domanda è respinta.
Sentito il comitato consultivo, la Commissione decide se e in quale misura la domanda debba essere accolta, oppure decide in qualsiasi momento di avviare un riesame intermedio e le risultanze di tale riesame, svolto conformemente alle disposizioni pertinenti, sono utilizzate per stabilire se e in quale misura la restituzione sia giustificata. Le restituzioni dei dazi sono eseguite di norma entro dodici mesi e, comunque non oltre diciotto mesi, dalla data alla quale la domanda di restituzione debitamente sostenuta da elementi di prova, è stata presentata dall'importatore del prodotto soggetto al dazio antidumping. Il pagamento delle restituzioni autorizzate è di norma eseguito dagli Stati membri entro novanta giorni dalla decisione della Commissione.
9. In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma del presente articolo la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell', in particolare i paragrafi 11 e 12, e dell'.
10. Nelle inchieste svolte a norma del presente articolo la Commissione esamina l'attendibilità dei prezzi all'esportazione a norma dell'. Tuttavia, se il prezzo all'esportazione è costruito a norma dell', paragrafo 9, non viene detratto l'importo dei dazi antidumping quando sono forniti elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio è debitamente traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nella Comunità.
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