Art. 9
Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure; imposizione di dazi definitivi
In vigore dal 30 nov 2009
Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure; imposizione di dazi definitivi
1. In caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
2. Qualora, previa consultazione, non si ritengano necessarie misure di difesa e se il comitato consultivo non solleva obiezioni, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e propone di chiudere il procedimento. Il procedimento si considera chiuso se nel termine di un mese il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente.
3. Per i procedimenti avviati a norma dell', paragrafo 9, il pregiudizio è di norma considerato irrilevante se le importazioni in oggetto sono inferiori ai volumi di cui all', paragrafo 7. Gli stessi procedimenti sono immediatamente chiusi se si accerta che il margine di dumping è inferiore al 2 %, espresso in percentuale del prezzo all'esportazione, a condizione che sia chiusa unicamente l'inchiesta quando il margine è inferiore al 2 % per i singoli esportatori, che rimangono soggetti al procedimento e che possono essere sottoposti ad un'ulteriore inchiesta in un eventuale riesame svolto per il paese interessato a norma dell'.
4. Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un intervento a norma dell', il Consiglio, deliberando su una proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, istituisce un dazio antidumping definitivo. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. Se è stato istituito un dazio provvisorio, una proposta di misura definitiva deve essere presentata al più tardi un mese prima della scadenza di tale dazio. L'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria.
5. Il dazio antidumping viene istituito per l'importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, indipendentemente dalla fonte, salvo quelle effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati a norma del presente regolamento. Il regolamento che impone i dazi indica i nomi dei fornitori oppure, qualora non sia possibile e, come regola generale, nei casi citati nell', paragrafo 7, lettera a), il nome del paese fornitore interessato.
Nei casi in cui si applica l', paragrafo 7, lettera a), viene tuttavia fissato un dazio individuale per gli esportatori in grado di dimostrare, presentando richieste debitamente motivate, che:
a)
nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti;
b)
i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente;
c)
la maggior parte delle azioni appartiene a privati, che i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato;
d)
le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato;
e)
l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.
6. Se la Commissione ha svolto un esame limitato a norma dell', il dazio antidumping applicato alle importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente all', ma che non sono stati inseriti nell'esame, non supera la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione. Ai fini del presente paragrafo la Commissione non tiene conto di margini nulli o minimi, né di margini determinati nelle circostanze di cui all'. Si applicano dazi individuali alle importazioni provenienti da esportatori o produttori che sono stati sottoposti ad un esame individuale, a norma dell'.
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