Art. 10

Retroattività

In vigore dal 30 nov 2009
Retroattività 1.   Le misure provvisorie e i dazi antidumping definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo l'entrata in vigore delle decisioni adottate a norma dell', paragrafo 1 e dell', paragrafo 4, a seconda del caso, fatte salve le eccezioni di cui al presente regolamento. 2.   Se è stato imposto un dazio provvisorio e se viene accertata a titolo definitivo l'esistenza di dumping e di pregiudizio, il Consiglio, indipendentemente dall'imposizione di un dazio antidumping definitivo, decide in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio provvisorio. A tal fine non è considerato un pregiudizio un ritardo grave nella costituzione di un'industria comunitaria, né una minaccia di un pregiudizio notevole, a meno che si accerti che, in mancanza di misure provvisorie, tale minaccia si sarebbe trasformata in un pregiudizio notevole. In tutti gli altri casi concernenti una minaccia di pregiudizio oppure un ritardo nella costituzione dell'industria, gli eventuali importi depositati a titolo provvisorio sono liberati e i dazi definitivi possono essere istituiti solo a decorrere dalla data di accertamento definitivo della minaccia o del grave ritardo. 3.   Se il dazio antidumping definitivo è superiore al dazio provvisorio la differenza non viene riscossa. Se il dazio definitivo è inferiore al dazio provvisorio il dazio viene ricalcolato. Se l'accertamento definitivo dà esito negativo, il dazio provvisorio non viene confermato. 4.   Può essere riscosso un dazio antidumping definitivo sui prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie e non prima dell'apertura dell'inchiesta, a condizione che le importazioni siano state registrate a norma dell', paragrafo 5, che la Commissione abbia dato agli importatori interessati la possibilità di presentare le osservazioni e in presenza delle seguenti ulteriori condizioni: a) che il prodotto di cui trattasi è stato oggetto nel passato di pratiche di dumping per un periodo prolungato o l'importatore è oppure dovrebbe essere informato delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio addotto o accertato, e b) oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, si rileva un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare. 5.   In caso di violazione o di revoca di un impegno, possono essere applicati dazi definitivi a prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di applicazione dei dazi provvisori, a condizione che le importazioni siano state registrate a norma dell', paragrafo 5. Detta imposizione retroattiva non si applica tuttavia alle importazioni introdotte nella Comunità prima della violazione o della revoca dell'impegno.
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