Art. 12

Nuova investigazione

In vigore dal 30 nov 2009
Nuova investigazione 1.   Se l'industria comunitaria o un'altra parte interessata presenta, normalmente entro due anni dall'entrata in vigore delle misure, informazioni sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta originale e prima o dopo l'istituzione delle misure, i prezzi all'esportazione sono diminuiti o che non vi sono state variazioni o vi sono state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita del prodotto importato nella Comunità, l'inchiesta può essere riaperta, previa consultazione, per esaminare se la misura abbia inciso sui prezzi suddetti. L'inchiesta può anche essere riaperta, alle suddette condizioni, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro. 2.   Durante l'inchiesta in forza del presente articolo gli esportatori, gli importatori e i produttori della Comunità hanno la possibilità di chiarire la situazione relativa ai prezzi di rivendita e ai successivi prezzi di vendita e, qualora si concluda che la misura avrebbe dovuto provocare variazioni di tali prezzi per eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell', i prezzi all'esportazione sono rivalutati a norma dell' e i margini di dumping sono ricalcolati in funzione dei prezzi all'esportazione così ottenuti. Se si ritiene che le condizioni di cui all', paragrafo 1, ricorrano a causa del calo dei prezzi all'esportazione, intervenuto dopo il periodo dell'inchiesta originale e prima o dopo l'istituzione delle misure, i margini di dumping possono essere ricalcolati per tener conto della diminuzione dei prezzi all'esportazione. 3.   Qualora dalla nuova inchiesta risulti che il margine di dumping è aumentato, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può modificare le misure in vigore in funzione delle nuove risultanze sui prezzi all'esportazione. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. L'importo del dazio antidumping istituito a norma del presente articolo non può essere superiore al doppio del dazio inizialmente istituito dal Consiglio. 4.   Le disposizioni pertinenti dell' e dell' si applicano alle nuove inchieste eseguite a norma del presente articolo, fermo restando che tali nuove inchieste si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro sei mesi dalla data di apertura. Queste nuove inchieste si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla loro apertura. La Commissione presenta una proposta d'azione al Consiglio al più tardi un mese prima dello scadere dei termini di cui al primo comma. Qualora la nuova inchiesta non si concluda entro i termini di cui al primo comma, i dazi rimangono invariati. Un avviso annunciante il mantenimento in vigore delle misure a norma del presente paragrafo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 5.   A norma del presente articolo le asserite variazioni del valore normale sono prese in considerazione unicamente se informazioni complete sui valori normali modificati, debitamente comprovate, sono comunicate alla Commissione entro i termini fissati nell'avviso di apertura dell'inchiesta. Qualora l'inchiesta implichi un riesame dei valori normali, le importazioni possono essere sottoposte a registrazione, a norma dell', paragrafo 5, in attesa dell'esito dell'inchiesta.
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Nuova investigazione (Art. 12 Regolamento (UE) 2009/1225) — Testo vigente | Portale Normativo