Art. 27
Clausola di salvaguardia
In vigore dal 30 nov 2009
Clausola di salvaguardia
1. Nel caso di prodotti che rispondono ai requisiti di cui all', paragrafo 1, ove un'autorità competente constati, o abbia validi motivi per temere, che uno o più prodotti cosmetici resi disponibili sul mercato presentano o potrebbero presentare rischi gravi per la salute umana, essa adotta tutte le misure temporanee adeguate al fine di garantire che il prodotto o i prodotti in questione siano ritirati, richiamati o ne venga comunque limitata la disponibilità.
2. L'autorità competente comunica immediatamente alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri le misure adottate ed eventuali informazioni che le motivano.
Ai fini del primo comma viene utilizzato il sistema di scambio delle informazioni previsto dall', paragrafo 1 della direttiva 2001/95/CE.
Si applica l', paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2001/95/CE.
3. La Commissione deve stabilire quanto prima se le misure temporanee di cui al paragrafo 1 siano giustificate o meno. A tal fine la Commissione deve consultare le parti interessate, gli Stati membri e il CSSC, qualora possibile.
4. Se le misure temporanee sono giustificate, si applica l', paragrafo 1.
5. Se le misure temporanee non sono giustificate, la Commissione ne informa gli Stati membri e le autorità competenti interessate abrogano le misure temporanee in questione.
Storico versioni
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