Art. 26

Non conformità da parte dei distributori

In vigore dal 30 nov 2009
Non conformità da parte dei distributori Le autorità competenti chiedono ai distributori di adottare tutti i provvedimenti adeguati, incluse le misure correttive volte a rendere conforme il prodotto cosmetico, a ritirarlo dal mercato o a richiamarlo entro un limite di tempo ragionevole, in proporzione alla natura del rischio, qualora il prodotto non risulti conforme agli obblighi di cui all'.
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Non conformità da parte dei distributori (Art. 26 Regolamento (UE) 2009/1223) — Testo vigente | Portale Normativo