Art. 25

Non conformità da parte della persona responsabile

In vigore dal 30 nov 2009
Non conformità da parte della persona responsabile 1.   Fatto salvo il paragrafo 4, le autorità competenti chiedono alla persona responsabile di adottare tutti i provvedimenti adeguati, incluse le misure correttive volte a rendere conforme il prodotto cosmetico, a ritirarlo dal mercato o a renderlo oggetto di richiamo entro un limite di tempo espressamente indicato, in proporzione alla natura del rischio, qualora il prodotto non risulti conforme ad anche uno solo dei seguenti elementi: a) buona pratica di fabbricazione di cui all'; b) valutazione della sicurezza di cui all’; c) prescrizioni relative alla documentazione informativa sul prodotto di cui all'; d) disposizioni su campionamento e analisi di cui all', e) prescrizioni relative alla notifica di cui agli ; f) restrizioni applicabili a determinate sostanze, di cui agli ; g) prescrizioni relative alla sperimentazione animale di cui all'; h) prescrizioni relative all'etichettatura di cui all', paragrafi 1, 2, 5 e 6; i) prescrizioni relative alle dichiarazioni sul prodotto di cui all'; j) accesso del pubblico alle informazioni di cui all'; k) informazioni sugli effetti indesiderabili gravi di cui all'; l) obblighi di informazione sulle sostanze di cui all’. 2.   Se del caso, un'autorità competente notifica all'autorità competente dello Stato membro nel quale la persona responsabile è stabilita i provvedimenti che hanno chiesto di adottare alla persona responsabile. 3.   La persona responsabile deve garantire che i provvedimenti di cui al paragrafo 1 siano adottati per tutti i prodotti in questione che sono stati messi a disposizione sul mercato in tutta la Comunità. 4.   In caso di rischi gravi per la salute umana, qualora le autorità competenti ritengano che la non conformità non si limiti al territorio dello Stato membro nel quale il prodotto cosmetico è stato messo a disposizione sul mercato, esse informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri dei provvedimenti che hanno chiesto di adottare alla persona responsabile. 5.   Le autorità competenti adottano tutti i provvedimenti adeguati volti a vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato del prodotto cosmetico o a ritirare il prodotto dal mercato o a richiamarlo nei casi seguenti: a) quando sia necessario intervenire immediatamente nei casi di rischi gravi per la salute umana; oppure b) qualora la persona responsabile non adotti tutte le misure necessarie entro i limiti di tempo di cui al paragrafo 1. Nei casi di rischi gravi per la salute umana, le autorità competenti informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri senza indugio delle misure adottate. 6.   In assenza di rischi gravi per la salute umana, qualora la persona responsabile non adotti tutti i provvedimenti adeguati, le autorità competenti informano tempestivamente le autorità competenti dello Stato membro nel quale la persona responsabile è stabilita circa i provvedimenti adottati. 7.   Ai fini dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo viene utilizzato il sistema di scambio delle informazioni previsto dall', paragrafo 1 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, sulla sicurezza generale dei prodotti (16). Si applicano inoltre l', paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2001/95/CE e l' del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (17).
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