Art. 12

Campionamento e analisi

In vigore dal 30 nov 2009
Campionamento e analisi 1.   Il campionamento e l'analisi dei prodotti cosmetici vanno effettuati in modo affidabile e riproducibile. 2.   In assenza di una legislazione comunitaria applicabile, qualora il metodo usato sia conforme alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presumono l'affidabilità e la riproducibilità.
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Campionamento e analisi (Art. 12 Regolamento (UE) 2009/1223) — Testo vigente | Portale Normativo