Art. 4
Criteri di composizione ed etichettatura delle carni macinate
In vigore dal 30 nov 2009
Criteri di composizione ed etichettatura delle carni macinate
1. In deroga all’allegato III, sezione V, capitolo II, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare controllano le materie prime che entrano nello stabilimento in modo da garantire che la denominazione del prodotto finale corrisponda a quanto indicato nella tabella seguente.
Tabella
Criteri di composizione verificati in base ad una media giornaliera
Tenore di materia grassa
Rapporto tessuto connettivo/proteine della carne
Carni macinate magre
≤ 7 %
≤ 12
Manzo puro macinato
≤ 20 %
≤ 15
Carni macinate contenenti carni suine
≤ 30 %
≤ 18
Carni macinate di altre specie
≤ 25 %
≤ 15
2. In deroga all’allegato III, sezione V, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004, l’etichetta deve contenere anche le seguenti indicazioni:
—
«tenore di materia grassa inferiore a…»,
—
«rapporto tra tessuto connettivo/proteine della carne inferiore a…».
3. Gli Stati membri possono consentire l’immissione sul loro mercato interno di carni macinate non conformi a tali criteri qualora esse rechino un marchio nazionale che non possa essere confuso con i marchi previsti dall’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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