Art. 3

Prescrizioni sanitarie relative all’importazione

In vigore dal 30 nov 2009
Prescrizioni sanitarie relative all’importazione 1.   L’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 non si applica alle importazioni di prodotti alimentari di origine animale per le quali non sono state stabilite prescrizioni sanitarie armonizzate, né sono stati redatti elenchi di paesi terzi, di parti di paesi terzi e di stabilimenti a partire dai quali sono autorizzate le importazioni. Le importazioni di siffatti prodotti devono soddisfare le prescrizioni sanitarie relative all’importazione dello Stato membro interessato. 2.   In deroga all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale sono esenti dall’obbligo previsto in tale articolo. Le importazioni di siffatti prodotti devono essere conformi alle norme comunitarie armonizzate, ove opportuno, e alle norme nazionali applicate dagli Stati membri negli altri casi.
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