Art. 6

Accreditamento dei laboratori ufficiali che effettuano i controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella

In vigore dal 30 nov 2009
Accreditamento dei laboratori ufficiali che effettuano i controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, l’autorità competente può designare un laboratorio che effettui i controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella e che si trovi all’interno di macelli o di stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, a condizione che tale laboratorio, pur non accreditato: a) dimostri di aver avviato e avere in corso le necessarie procedure di accreditamento conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004; b) fornisca all’autorità competente garanzie sufficienti circa l’operatività di sistemi di controllo della qualità per le analisi da esso effettuate ai fini dei controlli ufficiali. Al termine di ogni anno, gli Stati membri che applicano questa misura transitoria riferiscono alla Commissione in merito ai passi avanti compiuti nell’accreditamento di tali laboratori designati.
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