Art. 2

Fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi

In vigore dal 30 nov 2009
Fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi In deroga all’, paragrafo 3, lettera d), e fatto salvo l’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, le disposizioni dello stesso non si applicano alla fornitura diretta da parte del produttore di piccoli quantitativi di carni, provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola, al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni.
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