Art. 3
Manioca
In vigore dal 27 nov 2009
Manioca
1. In deroga all’, primo comma, del regolamento (CE) n. 27/2008, per il 2010 le domande di titoli di importazione di manioca nell’ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021 non possono essere presentate né prima di lunedì 4 gennaio 2010 né dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di mercoledì 15 dicembre 2010.
2. In deroga all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 27/2008, i titoli di importazione di manioca richiesti alle date indicate nell’allegato III del presente regolamento nell’ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021 sono rilasciati alle date indicate nel suddetto allegato III, fatte salve le misure adottate in applicazione dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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