Art. 8

Titoli di esportazione con restituzione nei settori delle carni bovine e suine, delle uova e delle carni di pollame

In vigore dal 27 nov 2009
Titoli di esportazione con restituzione nei settori delle carni bovine e suine, delle uova e delle carni di pollame In deroga all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2008, all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 633/2004, i titoli di esportazione per i quali le domande sono presentate nei periodi indicati nell’allegato IV del presente regolamento sono rilasciati nelle corrispondenti date riportate nello stesso allegato. La deroga di cui al primo comma si applica solo a condizione che non sia stata presa, prima delle suddette date di rilascio, nessuna delle misure particolari di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 382/2008, all’, paragrafi 4 e 4 bis, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all’, paragrafi 4 e 4 bis, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all’, paragrafi 4 e 4 bis, del regolamento (CE) n. 633/2004.
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