Art. 1

Patate dolci

In vigore dal 27 nov 2009
Patate dolci 1.   In deroga all’ del regolamento (CE) n. 2402/96, per il 2010 le domande di titoli di importazione di patate dolci nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 non possono essere presentate né prima di martedì 5 gennaio 2010 né dopo martedì 14 dicembre 2010. 2.   In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2402/96, i titoli di importazione di patate dolci richiesti alla data indicata nell’allegato I del presente regolamento nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 sono rilasciati alla data indicata nel suddetto allegato I, fatte salve le misure adottate in applicazione dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (21).
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