Art. 5

Riso

In vigore dal 27 nov 2009
Riso 1.   In deroga all’, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2058/96, per il 2010 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di rotture di riso nell’ambito del contingente 09.4079 inizia a decorrere dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1o gennaio 2010. Dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 10 dicembre 2010 non possono essere più presentate domande di titoli di importazione per tale prodotto. 2.   In deroga all’, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per il 2010 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di riso originario del Bangladesh nell’ambito del contingente 09.4517 inizia a decorrere dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1o gennaio 2010. Dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 10 dicembre 2010 non possono essere più presentate domande di titoli di importazione per tale prodotto. 3.   In deroga all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1002/2007, per il 2010 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di riso di origine e provenienza egiziana nell’ambito del contingente 09.4094 inizia a decorrere dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1o gennaio 2010. Dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 10 dicembre 2010 non possono essere più presentate domande di titoli di importazione per tale prodotto. 4.   In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 955/2005, per il 2010 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di riso originario dell’Egitto nell’ambito del contingente 09.4097 inizia a decorrere dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1o gennaio 2010. Dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 10 dicembre 2010 non possono essere più presentate domande di titoli di importazione per tale prodotto.
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Riso (Art. 5 Regolamento (UE) 2009/1157) — Testo vigente | Portale Normativo