Art. 9
Mercato interno
In vigore dal 25 nov 2009
Mercato interno
1. Ove siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento, gli Stati membri non vietano né limitano la messa in commercio dei pneumatici di cui all’ per motivi attinenti alle informazioni sui prodotti.
2. Salvo qualora sia comprovato il contrario, gli Stati membri considerano le etichette e le informazioni sui prodotti conformi al presente regolamento. Possono chiedere ai fornitori di presentare la documentazione tecnica, conformemente all’, paragrafo 4, al fine di valutare la precisione dei valori e delle categorie dichiarati.
Storico versioni
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