Art. 8

Procedura di verifica

In vigore dal 25 nov 2009
Procedura di verifica Gli Stati membri valutano la conformità delle categorie dichiarate rispetto al consumo di carburante e all’aderenza sul bagnato ai sensi dell’allegato I, parti A e B, e della categoria e del valore misurato dichiarati del rumore esterno di rotolamento ai sensi dell’allegato I, parte C, secondo la procedura di cui all’allegato IV.
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