Art. 6
Responsabilità dei fornitori e dei distributori di veicoli
In vigore dal 25 nov 2009
Responsabilità dei fornitori e dei distributori di veicoli
Qualora agli utenti finali sia data la possibilità, nel punto di vendita, di scegliere tra diversi tipi di pneumatici da montare su un veicolo nuovo che intendono acquistare, i fornitori e i distributori di veicoli li informano prima della vendita, per ognuno dei pneumatici proposti, circa la categoria d’appartenenza degli stessi rispetto al consumo di carburante, la categoria e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento e, laddove applicabile, la categoria di appartenenza rispetto all’aderenza sul bagnato dei pneumatici C1, C2 e C3, come previsto nell’allegato I e nell’ordine specificato nell’allegato III. Tali informazioni sono incluse almeno nel materiale tecnico promozionale.
Storico versioni
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