Art. 5
Responsabilità dei distributori di pneumatici
In vigore dal 25 nov 2009
Responsabilità dei distributori di pneumatici
1. I distributori garantiscono che:
a)
i pneumatici, nel punto di vendita, rechino in una posizione chiaramente visibile l’autoadesivo consegnato dai fornitori in conformità dell’, paragrafo 1, lettera a);
o
b)
prima della vendita del pneumatico l’etichetta di cui all’, paragrafo 1, lettera b), sia chiaramente esposta nel punto di vendita in prossimità immediata del pneumatico.
2. Qualora i pneumatici offerti in vendita non siano visibili agli utenti finali, i distributori informano questi ultimi circa le categorie d’appartenenza dei pneumatici rispetto al consumo di carburante e all’aderenza sul bagnato, nonché la categoria e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento.
3. Per quanto concerne i pneumatici di classe C1, C2 e C3, i distributori indicano la categoria d’appartenenza rispetto al consumo di carburante, il valore misurato del rumore esterno di rotolamento e, laddove applicabile, la categoria di appartenenza rispetto all’aderenza sul bagnato, come indicato all’allegato I, su o con le fatture rilasciate agli utenti finali all’atto dell’acquisto dei pneumatici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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