Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 25 nov 2009
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai pneumatici di classe C1, C2 e C3.
2. Il presente regolamento non si applica:
a)
ai pneumatici ricostruiti;
b)
ai pneumatici da fuori strada professionali;
c)
ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta anteriormente al 1o ottobre 1990;
d)
ai pneumatici di scorta a uso temporaneo di tipo T;
e)
ai pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h;
f)
ai pneumatici il cui diametro nominale non superi 254 mm oppure sia pari o superiore a 635 mm;
g)
ai pneumatici muniti di dispositivi supplementari volti a migliorare le caratteristiche di trazione, quali i pneumatici chiodati;
h)
ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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