Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 25 nov 2009
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai pneumatici di classe C1, C2 e C3. 2.   Il presente regolamento non si applica: a) ai pneumatici ricostruiti; b) ai pneumatici da fuori strada professionali; c) ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta anteriormente al 1o ottobre 1990; d) ai pneumatici di scorta a uso temporaneo di tipo T; e) ai pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h; f) ai pneumatici il cui diametro nominale non superi 254 mm oppure sia pari o superiore a 635 mm; g) ai pneumatici muniti di dispositivi supplementari volti a migliorare le caratteristiche di trazione, quali i pneumatici chiodati; h) ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1222:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo