Art. 11
Modifiche e adeguamenti al progresso tecnico
In vigore dal 25 nov 2009
Modifiche e adeguamenti al progresso tecnico
Le seguenti misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2:
a)
introduzione di prescrizioni in materia di informazione sulla classificazione dei pneumatici di classe C2 e C3 in relazione all’aderenza sul bagnato, purché si disponga di adeguati metodi di prova armonizzati;
b)
adeguamento, laddove opportuno, dell’aderenza sul bagnato alle specificità tecniche di pneumatici destinati in primo luogo a prestazioni migliori in condizioni di ghiaccio e/o neve rispetto a un pneumatico normale per quanto concerne la loro capacità di iniziare, mantenere o bloccare il movimento di un veicolo;
c)
adeguamento al progresso tecnico degli allegati da I a IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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