Art. 4

Valutazione della qualità

In vigore dal 25 nov 2009
Valutazione della qualità 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 223/2009. 2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi, come specificato negli allegati I e II. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi.
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