Art. 5

Misure di esecuzione

In vigore dal 25 nov 2009
Misure di esecuzione 1.   Il formato tecnico appropriato per la trasmissione dei dati è adottato secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2. Se del caso la Commissione può modificare i requisiti relativi alla presentazione delle relazioni sulla qualità di cui alla sezione 6 degli allegati I e II. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 2.   La Commissione adotta la definizione di «superficie trattata» di cui alle sezione 2 dell’allegato II. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 3.   La Commissione adatta l’elenco delle sostanze da coprire e la relativa classificazione in categorie di prodotti e di classi chimiche come specificato nell’allegato III su basi regolari e almeno ogni cinque anni. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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