Art. 3

Rilevazione, trasmissione e trattamento dei dati

In vigore dal 25 nov 2009
Rilevazione, trasmissione e trattamento dei dati 1.   Gli Stati membri raccolgono i dati necessari ai fini della specificazione delle caratteristiche elencate nell’allegato I su base annua e della specificazione delle caratteristiche elencate nell’allegato II con scadenza quinquennale mediante: — indagini; — informazioni riguardo all’immissione sul mercato e all’utilizzo di pesticidi con particolare considerazione per gli obblighi ai sensi dell’articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009; — fonti amministrative, oppure — una combinazione di tali strumenti, incluse le procedure di stima statistica sulla base di modelli o di stime di esperti. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati statistici, compresi i dati riservati, secondo il calendario e con la periodicità specificata negli allegati I e II. I dati sono presentati secondo la classificazione fornita nell’allegato III. 3.   Gli Stati membri trasmettono i dati in forma elettronica, conformemente ad un appropriato formato tecnico che la Commissione (Eurostat) deve adottare secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2. 4.   Per motivi di riservatezza, la Commissione (Eurostat) provvede, prima della loro pubblicazione, all’aggregazione dei dati secondo le categorie o le classi chimiche dei prodotti specificate nell’allegato III, tenendo adeguatamente conto della protezione dei dati riservati nei singoli Stati membri. A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 223/2009, i dati riservati sono utilizzati dalle autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) esclusivamente a fini statistici.
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