Art. 2
Definizioni
In vigore dal 25 nov 2009
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«pesticidi»:
i)
i prodotti fitosanitari di cui all’, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1107/2009;
ii)
i biocidi quali definiti all’, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE;
b)
«sostanze», le sostanze quali definite all’, punto 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009, comprese le sostanze attive, gli antidoti agronomici e i sinergizzanti;
c)
«sostanze attive», le sostanze attive di cui all’, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009;
d)
«antidoti agronomici», gli antidoti agronomici di cui all’, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1107/2009;
e)
«sinergizzanti», i sinergizzanti di cui all’, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1107/2009;
f)
«immissione sul mercato», l’immissione sul mercato di cui all’, punto 9 del regolamento (CE) n. 1107/2009;
g)
«titolare dell'autorizzazione», il titolare dell’autorizzazione quale definito all’, punto 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009;
h)
«uso agricolo», l’applicazione, di qualsiasi tipo essa sia, di un prodotto fitosanitario, direttamente o indirettamente associata alla produzione di prodotti vegetali nel contesto dell’attività economica di un’azienda agricola;
i)
«utilizzatore professionale», l’utilizzatore professionale quale definito all’, punto 1) della direttiva 2009/128/CE;
j)
«azienda agricola», l’azienda agricola quale definita nel regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola (12).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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