Art. 5

In vigore dal 19 nov 2009
4.   Il trasferimento intracomunitario dei prodotti elencati nell’allegato III del presente regolamento è autorizzato alle condizioni stabilite dall’ del regolamento (CEE) n. 3149/92. 5.   In deroga all’, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3149/92, nei casi in cui nel presente regolamento è previsto un trasferimento di latte scremato in polvere o di burro da uno Stato membro sul cui territorio sono in giacenza all’intervento verso lo Stato membro in cui i suddetti prodotti saranno utilizzati per l’esecuzione del piano di annuale di distribuzione, l’operatore non ha la possibilità di collocare nel primo Stato membro i prodotti ritirati sul mercato comunitario nel primo Stato membro, ma è tenuto a trasferirli nel secondo Stato membro.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2009/1111 — Testo vigente | Portale Normativo