Art. 4

In vigore dal 19 nov 2009
1.   In deroga all’, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento (CEE) n. 3149/92, al momento dell’esecuzione del piano di distribuzione del 2010 gli Stati membri collocano i prodotti del settore lattiero-caseario destinati alla distribuzione nella categoria «a elevato tenore di grasso» o nella categoria «altri». 2.   Gli Stati membri garantiscono che il quantitativo totale di sostanze grasse del latte rappresenti almeno il 20 % del peso totale dei prodotti compresi nella prima categoria e che per la trasformazione del quantitativo totale dei prodotti compresi nella seconda categoria sia richiesto un quantitativo di latte pari ad almeno il 90 % del loro peso totale. 3.   Per il 2010 il bilancio di esecuzione del piano di distribuzione, previsto dall’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3149/92, comprende un elenco dettagliato dei prodotti distribuiti che rientrano nella categoria «a elevato tenore di grasso» o nella categoria «altri».
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Art. 4 Regolamento (UE) 2009/1111 — Testo vigente | Portale Normativo