Art. 3

In vigore dal 19 nov 2009
1.   In deroga all’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3149/92, per il piano di distribuzione del 2010 il burro e il latte scremato in polvere devono essere ritirati dalle scorte d’intervento dal 1o maggio al 30 settembre 2010. Il termine di sessanta giorni per il ritiro dei prodotti previsto dall’, paragrafo 2, quinto comma, del suddetto regolamento, non si applica in questo caso. Tuttavia il primo comma non si applica alle assegnazioni di quantitativi pari o inferiori a 500 tonnellate. 2.   In deroga all’, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3149/92, si procede a una revisione del piano di distribuzione del 2010 se le modifiche giustificate riguardano almeno il 10 % dei quantitativi o dei valori previsti per prodotto nel piano comunitario.
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