Art. 2
In vigore dal 19 nov 2009
Gli stanziamenti messi a disposizione degli Stati membri per l’acquisto di cereali sul mercato, secondo quanto richiesto dal piano di cui all’, sono stabiliti nell’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1111:oj#art-2