Art. 41

Comunicazione

In vigore dal 29 ott 2009
Comunicazione Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, le eventuali variazioni dell’elenco delle zone geografiche in cui si pratica la transumanza, di cui all’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e all’ del presente regolamento.
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Comunicazione (Art. 41 Regolamento (UE) 2009/1121) — Testo vigente | Portale Normativo