Art. 41
Comunicazione
In vigore dal 29 ott 2009
Comunicazione
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, le eventuali variazioni dell’elenco delle zone geografiche in cui si pratica la transumanza, di cui all’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e all’ del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1121:oj#art-41