Art. 38

Agricoltori che praticano la transumanza

In vigore dal 29 ott 2009
Agricoltori che praticano la transumanza 1.   Le domande di premio presentate da agricoltori le cui aziende hanno ufficialmente sede in una delle zone geografiche di cui all’articolo 102, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 e che desiderano beneficiare del premio supplementare indicano: a) il luogo o i luoghi di transumanza nell’anno in corso; b) il periodo di almeno 90 giorni di cui all’articolo 102, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, stabilito per l’anno in corso. 2.   Salvo forza maggiore o eventi naturali debitamente provati che abbiano avuto un impatto negativo sulla vita del gregge, le domande di premio degli agricoltori di cui al paragrafo 1 sono corredate di documenti attestanti che la transumanza è effettivamente avvenuta nel corso dei due anni precedenti e, in particolare, di un certificato rilasciato dall’autorità locale o regionale del luogo di transumanza attestante che questa ha effettivamente avuto luogo per un periodo di almeno 90 giorni consecutivi. In sede di controllo amministrativo delle domande, gli Stati membri si accertano che il luogo di transumanza specificato nella domanda di premio si trovi effettivamente all’interno di una zona di cui all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.
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Agricoltori che praticano la transumanza (Art. 38 Regolamento (UE) 2009/1121) — Testo vigente | Portale Normativo