Art. 40
Inventario degli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati
In vigore dal 29 ott 2009
Inventario degli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati
Per ogni anno, gli Stati membri compilano, entro il trentesimo giorno del periodo di detenzione, un inventario degli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati, basandosi sulle dichiarazioni degli agricoltori di cui all’, paragrafo 1.
Nel compilare detto inventario, gli Stati membri tengono conto dei risultati dei controlli e di ogni altra fonte di informazione a disposizione dell’autorità competente, in particolare dei dati forniti dai trasformatori o dai distributori sulla commercializzazione di latte di pecora e di prodotti derivati da parte degli agricoltori.
Storico versioni
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