Art. 40

Inventario degli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati

In vigore dal 29 ott 2009
Inventario degli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati Per ogni anno, gli Stati membri compilano, entro il trentesimo giorno del periodo di detenzione, un inventario degli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati, basandosi sulle dichiarazioni degli agricoltori di cui all’, paragrafo 1. Nel compilare detto inventario, gli Stati membri tengono conto dei risultati dei controlli e di ogni altra fonte di informazione a disposizione dell’autorità competente, in particolare dei dati forniti dai trasformatori o dai distributori sulla commercializzazione di latte di pecora e di prodotti derivati da parte degli agricoltori.
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Inventario degli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati (Art. 40 Regolamento (UE) 2009/1121) — Testo vigente | Portale Normativo