Art. 39
Pagamento dei premi
In vigore dal 29 ott 2009
Pagamento dei premi
1. I premi sono pagati agli agricoltori sulla base del numero di pecore e/o capre detenute nella loro azienda durante l’intero periodo di detenzione di cui all’, paragrafo 3.
2. I premi sono erogati per gli animali che all’ultimo giorno del periodo di detenzione rispondono alle definizioni di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 73/2009.
Storico versioni
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