Art. 39

Pagamento dei premi

In vigore dal 29 ott 2009
Pagamento dei premi 1.   I premi sono pagati agli agricoltori sulla base del numero di pecore e/o capre detenute nella loro azienda durante l’intero periodo di detenzione di cui all’, paragrafo 3. 2.   I premi sono erogati per gli animali che all’ultimo giorno del periodo di detenzione rispondono alle definizioni di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 73/2009.
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