Art. 50

Applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 ai fini di determinati controlli

In vigore dal 21 ott 2009
Applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 ai fini di determinati controlli 1.   L’ del regolamento (CE) n. 882/2004 si applica, mutatis mutandis, ai controlli comunitari effettuati nei paesi terzi per verificare la conformità al presente regolamento. 2.   L’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 882/2004 si applica, mutatis mutandis, alla graduale introduzione delle prescrizioni dell’, paragrafo 3, del presente regolamento. 3.   L’ del regolamento (CE) n. 882/2004 si applica, mutatis mutandis, ai controlli comunitari effettuati dai paesi terzi negli Stati membri relativi ad operazioni di cui al presente regolamento.
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Applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 ai fini di determinati controlli (Art. 50 Regolamento (UE) 2009/1069) — Testo vigente | Portale Normativo