Art. 3
Prescrizioni generali
In vigore dal 13 ott 2009
Prescrizioni generali
1. L’uso di sostanze aggiunte per scopi nutritivi specifici deve comportare la produzione di prodotti sicuri che soddisfano le esigenze nutritive specifiche delle categorie di persone cui sono destinati secondo quanto stabilito dai dati scientifici generalmente accettati.
2. Su richiesta delle autorità competenti di cui all’articolo 11 della direttiva 2009/39/CE, il produttore, o se del caso l’importatore, presenta i lavori scientifici e i dati comprovanti che l’uso delle sostanze soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1. Se tali lavori e dati sono contenuti in una pubblicazione facilmente reperibile, sono sufficienti i riferimenti a tale pubblicazione.
Storico versioni
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