Art. 2

Sostanze autorizzate

In vigore dal 13 ott 2009
Sostanze autorizzate 1.   Tra le sostanze incluse nelle categorie elencate nell’allegato del presente regolamento, soltanto quelle figuranti in tale allegato, che soddisfano le eventuali pertinenti prescrizioni, possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici in sede di fabbricazione dei prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare di cui alla direttiva 2009/39/CE. 2.   Salvo il disposto del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), anche le sostanze non appartenenti alle categorie figuranti nell’allegato del presente regolamento possono essere aggiunte per scopi nutritivi specifici in sede di fabbricazione di prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare.
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