Art. 1
Campo d’applicazione
In vigore dal 13 ott 2009
Campo d’applicazione
Il presente regolamento si applica ai prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare, esclusi quelli disciplinati dalle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:953:oj#art-1