Art. 4
Prescrizioni specifiche applicabili alle sostanze elencate nell’allegato
In vigore dal 13 ott 2009
Prescrizioni specifiche applicabili alle sostanze elencate nell’allegato
1. L’uso delle sostanze elencate nell’allegato del presente regolamento deve ottemperare a tutte le disposizioni particolari a esse relative eventualmente contenute nelle direttive specifiche di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2009/39/CE.
2. I criteri di purezza previsti dalla normativa comunitaria che si applicano alle sostanze elencate nell’allegato quando sono utilizzate nella fabbricazione di prodotti alimentari destinati a scopi diversi da quelli contemplati dal presente regolamento si applicano a tali sostanze anche quando sono utilizzate per gli scopi di cui al presente regolamento.
3. Alle sostanze elencate nell’allegato per le quali la normativa comunitaria non ha specificato criteri di purezza si applicano, fino all’adozione di tali disposizioni, i criteri di purezza generalmente riconosciuti e raccomandati da organismi internazionali. Le norme nazionali che contemplano criteri di purezza più rigorosi possono continuare a essere applicate.
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