Art. 1
In vigore dal 24 set 2009
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in rotoli di larghezza non superiore a 650 mm e di peso superiore a 10 kg e attualmente classificati al codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 10), originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (la «RPC»).
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese
Società
Dazio antidumping
Codice addizionale TARIC
Armenia
Closed Joint Stock Company Rusal-Armenal
13,4 %
A943
Tutte le altre società
13,4 %
A999
RPC
Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd. e Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd.
6,4 %
A944
Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd.
20,3 %
A945
Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co., Ltd.
24,2 %
A946
Tutte le altre società
30,0 %
A999
Brasile
Companhia Brasileira de Aluminio
17,6 %
A947
Tutte le altre società
17,6 %
A999
3. In deroga al primo paragrafo, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica a norma dell’.
4. Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
5. L’applicazione delle aliquote di dazio individuali attribuite alle società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all’allegato I. In mancanza di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
Storico versioni
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