Art. 2
In vigore dal 24 set 2009
1. Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione, società elencate nella decisione 2009/736/CE della Commissione, periodicamente modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’, a condizione che:
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siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente nella Comunità,
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siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato II del presente regolamento, e
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le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura corrispondente all’impegno.
2. All’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale:
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ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo, o
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quando la Commissione ritira l’accettazione dell’impegno, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, con un regolamento o una decisione che si riferisce a transazioni particolari e che dichiara invalide le pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.
Storico versioni
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