Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 set 2009
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in rotoli di larghezza non superiore a 650 mm e di peso superiore a 10 kg e attualmente classificati al codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 10), originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (la «RPC»). 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Armenia Closed Joint Stock Company Rusal-Armenal 13,4  % A943 Tutte le altre società 13,4  % A999 RPC Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd. e Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd. 6,4  % A944 Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd. 20,3  % A945 Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co., Ltd. 24,2  % A946 Tutte le altre società 30,0  % A999 Brasile Companhia Brasileira de Aluminio 17,6  % A947 Tutte le altre società 17,6  % A999 3.   In deroga al primo paragrafo, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica a norma dell’. 4.   Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. 5.   L’applicazione delle aliquote di dazio individuali attribuite alle società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all’allegato I. In mancanza di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
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