Art. 3

In vigore dal 24 set 2009
Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 287/2009 della Commissione sulle importazioni di fogli d’alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in rotoli di larghezza non superiore a 650 mm e di peso che supera i 10 kg, dichiarati al codice NC ex 6071 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 10), originari dell’Armenia, del Brasile e della RPC, sono riscossi in via definitiva all’aliquota del dazio definitivo istituito dall’. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente il dazio antidumping definitivo.
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