Art. 27

Scambio di informazioni

In vigore dal 16 set 2009
Scambio di informazioni 1.   Le autorità competenti comunicano immediatamente le une alle altre le informazioni richieste ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento. 2.   Le autorità competenti possono trasmettere alle autorità competenti preposte alla vigilanza delle imprese di cui all’, paragrafo 1, alle banche centrali, al Sistema europeo di banche centrali e alla Banca centrale europea nella loro qualità di autorità monetarie nonché, ove applicabile, alle altre autorità pubbliche responsabili della vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di regolamento, le informazioni riservate destinate all’esercizio delle loro funzioni. Analogamente nulla osta a che le autorità o gli organismi summenzionati comunichino alle autorità competenti le informazioni di cui queste possano aver bisogno per l’adempimento dei compiti loro assegnati dal presente regolamento.
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Scambio di informazioni (Art. 27 Regolamento (UE) 2009/1060) — Testo vigente | Portale Normativo