Art. 28

Cooperazione in caso di richiesta ai fini di ispezioni o indagini in loco

In vigore dal 16 set 2009
Cooperazione in caso di richiesta ai fini di ispezioni o indagini in loco 1.   L’autorità competente di uno Stato membro può richiedere l’assistenza dell’autorità competente di un altro Stato membro ai fini di ispezioni o indagini in loco. L’autorità competente che presenta tale richiesta informa il CESR di qualsiasi richiesta di cui al primo comma. Nel caso di indagini o ispezioni con effetti transfrontalieri, le autorità competenti possono richiedere al CESR di assumerne il coordinamento. 2.   Quando un’autorità competente riceve da un’autorità competente di un altro Stato membro la richiesta di eseguire un’ispezione o indagine in loco, può: a) effettuare l’ispezione o l’indagine in loco direttamente; b) consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all’ispezione o indagine in loco; c) consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di eseguire direttamente l’ispezione o indagine in loco; d) nominare revisori o esperti che eseguano l’ispezione o l’indagine in loco; o e) condividere con le altre autorità competenti compiti specifici collegati all’attività di vigilanza.
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