Art. 14

Obbligo di registrazione

In vigore dal 16 set 2009
Obbligo di registrazione 1.   Un’agenzia di rating del credito fa domanda di registrazione ai fini dell’, paragrafo 1, purché sia una persona giuridica stabilita nella Comunità. 2.   La registrazione acquisisce efficacia per l’intero territorio della Comunità dopo che la decisione di concessione della registrazione emessa dall’autorità competente dello Stato membro di origine di cui all’, paragrafo 7, o all’, paragrafo 7, ha acquisito efficacia a norma della pertinente legislazione nazionale. 3.   Un’agenzia di rating del credito registrata rispetta in modo continuativo le condizioni richieste per la registrazione iniziale. Un’agenzia di rating del credito notifica immediatamente al CESR, all’autorità competente dello Stato membro di origine e al facilitatore qualsiasi modifica rilevante in ordine alle condizioni richieste per la registrazione iniziale, compresa ogni apertura o chiusura di succursali nella Comunità. 4.   Fatti salvi gli , l’autorità competente dello Stato membro di origine registra un’agenzia di rating del credito se dall’esame della domanda conclude che essa adempie alle condizioni per l’emissione di rating fissate nel presente regolamento, tenendo conto degli . 5.   Le autorità competenti non impongono obblighi in materia di registrazione non previsti nel presente regolamento.
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Obbligo di registrazione (Art. 14 Regolamento (UE) 2009/1060) — Testo vigente | Portale Normativo